Sez. 3, Sentenza n. 2606 del 21/11/1966 Ud. (dep. 25/02/1967) Rv. 103561 - 01
REATI CONTRO LA MORALITA PUBBLICA E IL BUON COSTUME - PROSTITUZIONE - SFRUTTAMENTO - PRESTAZIONI FATTE ALLA PROSTITUTA - PROPORZIONALITA DEL COMPENSO - RILEVANZA - ESTREMI - FATTISPECIE.*
REATI CONTRO LA MORALITA PUBBLICA E IL BUON COSTUME - PROSTITUZIONE - SFRUTTAMENTO - PRESTAZIONI FATTE ALLA PROSTITUTA - PROPORZIONALITA DEL COMPENSO - RILEVANZA - ESTREMI - FATTISPECIE.*
Il fornire vitto e alloggio ad una prostituta non costituisce atto sempre ed assolutamente proibito dalla legge. Esso diventa illecito quando costituisca mezzo per farle esercitare la sua attivita. In tal caso (esista o meno l'intento di favorire la prostituzione) puo ricorrersi al criterio della proporzionalita del corrispettivo per accertare se, in concorso con l'eventuale reato di favoreggiamento e dell'elemento psichico richiesto, sussista anche quello di sfruttamento. Pertanto, l'opera del lenone non costituisce prestazione economicamente valutabile perche manca di una qualunque base che dia diritto ad una lecita remunerazionè infatti l'attivita svolta nella ricerca di clienti alla prostituta non puo essere considerata idonea a dar luogo a corrispettivo si da escludere il reato di sfruttamento della prostituzione. (prima partè Conf 100113' V 100140, anno 1966).*
Riferimenti normativi: Legge 20/02/1958 num. 75 art. 3 com. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)