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Sez. L, Sentenza n. 3064 del 21/06/1978 (Rv. 392514 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - CREDITI DI LAVORO MATURATI PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO RITO DEL LAVORO - RIVALUTABILITA - CRITERI.*
Stato
decisa il 1978-06-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/392514-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - CREDITI DI LAVORO MATURATI PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO RITO DEL LAVORO - RIVALUTABILITA - CRITERI.*

L'art 429 cod proc civ, nel nuovo testo risultante dall'art 1 della legge n 533 del 1973, che impone al giudice del lavoro di determinare, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno eventualmente subito dal lavoratore per la diminuzione di valore del suo credito dovuta alla svalutazione monetaria, si applica anche ai crediti di lavoro maturati in periodi precedenti l'entrata in vigore della detta legge. Anche per questi crediti il calcolo della svalutazione monetaria dev'essere effettuato secondo il criterio di cui all'art 150 disp att cod proc civ, ossia applicando l'indice dei prezzi calcolato dall'ISTAT per la scala mobile per i lavoratori dell'industria. (V 2648/76, mass n 381430).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 150 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 150 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)