diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 2648 del 09/07/1976 (Rv. 381430 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - UNICA FATTISPECIE COMPLESSA - MORA - IRRILEVANZA - INADEMPIMENTO E FATTO ILLECITO - EQUIVALENZA - REGIME RISARCITORIO DI VALORE - APPLICAZIONE - CREDITI DI LAVORO MATURATI ANTERIORMENTE ALLA LEGGE N 533 DEL 1973 - NORMATIVA - LEGGE VIGENTE AL MOMENTO DELLA LIQUIDAZIONE.*
Stato
decisa il 1976-07-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/381430-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - UNICA FATTISPECIE COMPLESSA - MORA - IRRILEVANZA - INADEMPIMENTO E FATTO ILLECITO - EQUIVALENZA - REGIME RISARCITORIO DI VALORE - APPLICAZIONE - CREDITI DI LAVORO MATURATI ANTERIORMENTE ALLA LEGGE N 533 DEL 1973 - NORMATIVA - LEGGE VIGENTE AL MOMENTO DELLA LIQUIDAZIONE.*

La norma di cui al terzo comma dell'art 429 cod proc civ, nello attribuire alla svalutazione diretta Rilevanza causale di danno presunto per i crediti di lavoro, si pone al di fuori delle altre forme di tutela previste dall'art 1224 cod civ, concretando una unica fattispecie complessa, in cui vengono attratti, sia in senso logico che temporale, i momenti di maturazione del credito, della sua svalutazione e della sua liquidazione, senza che possa avere piu considerazione la mora, data l'equiparazione legale dello inadempimento al fatto illecito, in adozione del regime risarcitorio (di valore) della obbligazione. Conseguentemente ai crediti di lavoro maturati anteriormente all'entrata in vigore della legge n 533 del 1973, non puo che applicarsi la legge vigente nel momento perfezionativo della fattispecie, ossia nel momento della liquidazione. (Conf 495/75, mass n 373794).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)