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Sez. L, Sentenza n. 9930 del 05/05/2011 (Rv. 617063 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - STIPENDI E SALARI - IN GENERE | Attribuzione del livello retributivo differenziato - Destinatari - Personale dell'area di vigilanza - Inclusione - Limiti - Dipendenti inquadrati nella qualifica funzionale - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-05-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/617063-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - STIPENDI E SALARI - IN GENERE

In materia di trattamento normativo e retributivo dei dipendenti comunali, l'attribuzione del "livello economico differenziato" (led) di professionalità previsto dagli articoli 35 e 36 del d.P.R. n. 333 del 1990, che recepisce l'accordo 22 dicembre 1989 per il personale del comparto delle regioni e degli altri enti locali, può essere riconosciuto anche al personale dell'area di vigilanza, ad eccezione dei soli dipendenti inquadrati nella quinta qualifica funzionale, ai quali l'art. 35, quinto comma, del d.P.R. n. 333 del 1990 espressamente esclude l'attribuzione del diritto all'aumento stipendiale in quanto beneficiari di una diversa integrazione retributiva ai sensi dell'art. 42, comma secondo del medesimo decreto.

Riferimenti normativi: DPR 03/08/1990 num. 333 art. 35, DPR 03/08/1990 num. 333 art. 36, DPR 03/08/1990 num. 333 art. 42

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)