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Sez. L, Sentenza n. 6628 del 01/04/2015 (Rv. 635156 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - STIPENDI E SALARI - IN GENERE | Attribuzione del livello economico differenziato (led) - Durata annuale - Ulteriori corresponsioni - Onere della prova.
Stato
decisa il 2015-04-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/635156-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - STIPENDI E SALARI - IN GENERE

In materia di trattamento normativo e retributivo dei dipendenti comunali, ai fini dell'attribuzione del "livello economico differenziato" (led) di professionalità, l'art. 36 del d.P.R. 3 agosto 1990, n. 333, prevede una selezione annuale alla quale partecipano i dipendenti individuati ai sensi del precedente art. 35, comma 1, dello stesso decreto ed in possesso del requisito di anzianità di effettivo servizio di ruolo di tre anni nella qualifica alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello della selezione, con la conseguenza che tale attribuzione ha valenza annuale, gravando sull'interessato l'onere di provare il permanere del diritto all'emolumento anche per gli anni successivi.

Riferimenti normativi: DPR 03/08/1990 num. 333 art. 35, DPR 03/08/1990 num. 333 art. 36

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)