Sez. L, Sentenza n. 12507 del 26/08/2003 (Rv. 566273 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI | Settore editoria - Crisi aziendale - Indennità di mobilità - Spettanza - Limiti temporali - Fondamento.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI
L'indennità di mobilità, prevista dall'art. 16, comma primo, della legge n. 223 del 1991, a favore dei lavoratori licenziati per riduzione del personale, purché dipendenti da imprese rientranti nel campo di applicazione della disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale, spetta anche ai dipendenti del settore dei giornali periodici e delle imprese radiotelevisive private, ai quali l'art. 7 del D.L. n. 148 del 1993 ha esteso - sino al 31 dicembre 1995, termine poi prorogato sino al 31 dicembre 1997 dall'art. 2 del D.L. n. 318 del 1996 - la normativa di settore del trattamento straordinario di integrazione salariale dell'editoria (art. 35, legge n. 416 del 1981, che richiama l'art. 2, quinto comma, legge n. 675 del 1977, che fa a sua volta riferimento al trattamento previsto dall'art. 2, legge n. 1115 del 1968), dovendo attribuirsi carattere meramente esplicativo al richiamo del legislatore alle imprese che già pacificamente possono godere del trattamento di integrazione salariale, non potendo limitarsi il riconoscimento dell'indennità di mobilità ai soli dipendenti di quelle imprese che accedono al trattamento di Cigs secondo l'iter sancito dalla legge n. 223 del 1991.
Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 16 CORTE COST., Legge 05/08/1981 num. 416 art. 35, Legge 12/08/1977 num. 675 art. 2 CORTE COST., Legge 05/11/1968 num. 1115 art. 2 CORTE COST., Decreto Legge 20/05/1993 num. 148 art. 7, Legge 19/07/1993 num. 236 CORTE COST., Decreto Legge 14/06/1996 num. 318 art. 2, Legge 29/07/1996 num. 402
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)