Sez. U, Sentenza n. 3665 del 14/02/2011 (Rv. 615918 - 01)
DEMANIO - TUTELA DEI BENI DEMANIALI - IN GENERE | Beni pubblici - Demanialità - Significato - Appartenenza finalizzata alla concreta fruizione - Contenuto - Oneri di "governance" a carico dell'ente titolare del demanio - Sussistenza - Finalità - Fattispecie.
DEMANIO - TUTELA DEI BENI DEMANIALI - IN GENERE
In tema di beni pubblici, il connotato della "demanialità" esprime una duplice appartenenza, alla collettività ed al suo ente esponenziale, dovendosi intendere la titolarità in senso stretto come appartenenza di servizio, nel senso che l'ente esponenziale può e deve assicurare il mantenimento delle specifiche rilevanti caratteristiche del bene e la sua concreta possibilità di fruizione; ne consegue che la titolarità dei beni demaniali allo Stato o agli altri enti territoriali non è fine a sé stessa e non rileva solo sul piano della "proprietà", ma comporta per l'ente titolare anche la sussistenza di oneri di "governance" finalizzati a rendere effettive le varie forme di godimento e di uso pubblico del bene. (Principio enunciato in relazione alle c.d. valli da pesca della laguna di Venezia).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 9, Costituzione art. 42, Cod. Civ. art. 822, Cod. Civ. art. 823, Cod. Civ. art. 826 CORTE COST., Cod. Civ. art. 828 CORTE COST., Cod. Navig. art. 28
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)