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Sez. 2, Sentenza n. 10817 del 11/05/2009 (Rv. 608262 - 01)

NAVIGAZIONE (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - MARITTIMA ED INTERNA - DEMANIO MARITTIMO - DELIMITAZIONE, AMPLIAMENTO, MODIFICAZIONE E RIDUZIONE | Arenile marino - Inclusione nel demanio marittimo - Sussistenza - Fondamento - Utilizzazione per realizzare una strada pubblica - Potere di fatto indebitamente esercitato su di esso da privati - Rilevanza in funzione della possibile sdemanializzazione - Esclusione.
Stato
decisa il 2009-05-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/608262-01

NAVIGAZIONE (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - MARITTIMA ED INTERNA - DEMANIO MARITTIMO - DELIMITAZIONE, AMPLIAMENTO, MODIFICAZIONE E RIDUZIONE

Nel demanio marittimo è incluso, oltre il lido del mare e la spiaggia, anche l'arenile, ovvero quel tratto di terraferma che risulti relitto dal naturale ritirarsi delle acque, e la sua natura demaniale - derivante dalla corrispondenza con uno dei beni normativamente definiti negli artt. 822 cod. civ. e 28 cod. nav. - permane anche qualora una parte di esso sia stata utilizzata per realizzare una strada pubblica, non implicando tale evento la sua sdemanializzazione, così come la sua attitudine a realizzare i pubblici usi del mare non può venir meno per il semplice fatto che un privato abbia iniziato ad esercitare su di esso un potere di fatto, realizzandovi abusivamente opere e manufatti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 822, Cod. Civ. art. 823, Cod. Navig. art. 28, Cod. Navig. art. 35

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)