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Sez. 1, Sentenza n. 7770 del 14/07/1993 (Rv. 483147 - 01)

Riscossione delle imposte - Riscossione delle imposte sui redditi (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - Modalità di riscossione - Versamento diretto - Rimborsi - Termini | Indennità di buonuscita - Ritenuta I.R.P.E.F. operata dall'E.N.P.A.S. - Pretesa di rimborso - Decadenza - Termini - Indennità - Data dell'ultimo pagamento - Effettuazione successiva al primo gennaio 1980 - Prova - Mancanza - Conseguenze.
Stato
decisa il 1993-07-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/483147-01

Riscossione delle imposte - Riscossione delle imposte sui redditi (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - Modalità di riscossione - Versamento diretto - Rimborsi - Termini

Con riguardo alla ritenuta I.R.P.E.F. operata dall'E.N.P.A.S. sull'indennità di buonuscita corrisposta al dipendente statale (o al dipendente E.N.P.A.S., come nel caso di specie) collocato a riposo, la pretesa di rimborso è soggetta al termine di decadenza di cui all'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 vertendosi in tema di "versamento diretto", non di "ritenuta diretta", ove si tratti di indennità liquidate fino al 1 gennaio 1980, mentre, in caso di liquidazione posteriore, la decadenza è esclusa dal combinato disposto dagli artt. 4 e 5 della legge 26 settembre 1985 n. 482, che prevedono l'operatività dei nuovi criteri di tassazione "in ogni caso" ad istanza dell'interessato. Pertanto, ove il pagamento della indennità non sia avvenuto in unico contesto la data discriminatrice del 1 gennaio 1980 viene in considerazione con riguardo all'ultima erogazione, proiettandosi la riliquidazione sull'intera indennità e non percentualmente solo sulle parti di essa che siano state liquidate dopo tale data. Ne consegue che in mancanza di un qualsiasi elemento da cui possa desumersi la data (successiva al primo gennaio 1980) dell'ultimo pagamento, la fattispecie deve essere ricondotta nei limiti della disciplina, più favorevole per il contribuente, di cui alla citata legge n. 482 del 1985.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST., Legge 26/09/1985 num. 482 art. 4 CORTE COST., Legge 26/09/1985 num. 482 art. 51

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)