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Sez. 5 - , Sentenza n. 14756 del 10/07/2020 (Rv. 658395 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE | Esenzione ex art. 26 quater del d.P.R. n. 600 del 1973 - Individuazione del destinatario - Criteri di cui al modello di Convenzione Ocse del 1977 - Beneficiario effettivo - Finalità - Caratteri - Società “relais” - Esclusione.
Stato
decisa il 2020-07-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/658395-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE

Ai fini dell'esenzione di cui all' art. 26 quater del d.P.R. n. 600 del 1973, opera il criterio, delineato nel modello di convenzione OCSE del 1977 e recepito nell'ordinamento fiscale internazionale, del "beneficiario effettivo" ("beneficial owner"), volto ad impedire che i soggetti possano abusare dei trattati fiscali attraverso pratiche di "treaty shopping", che implicano lo sfruttamento delle differenze esistenti nei trattati tra le varie nazioni mediante la frapposizione di un soggetto residente in uno Stato terzo ("conduit") nel flusso reddituale tra lo Stato della fonte e quello del beneficiario effettivo; pertanto può fruire del beneficio solo il soggetto che, sottoposto alla giurisdizione dell'altro Stato, abbia effettiva disponibilità giuridica ed economica del provento percepito, con esclusione delle società "relais" (interposte), che, sebbene formalmente titolari di redditi, dispongono nella pratica soltanto di poteri molto limitati, risultando essere semplici fiduciarie o amministratori agenti per conto delle parti interessate.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 27 quater, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 24 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 03/06/2003 num. 49

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)