diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 8739 del 18/06/2002 (Rv. 555120 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - SANZIONI - SANZIONI PECUNIARIE - VIOLAZIONI DELL'OBBLIGO DI REGISTRAZIONE | Registrazione tempestiva dei corrispettivi soltanto nel registro di prima nota e non anche in quello dei corrispettivi - Condotta sanzionabile ex artt. 24 e 42 del d.P.R. n. 633 del 1972 - Configurabilità - Disciplina introdotta dall'art. 6 del d.P.R. n. 695 del 1996 - Efficacia di "abolitio criminis" della condotta anzidetta, con conseguente applicazione del principio del "favor rei" - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2002-06-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/555120-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - SANZIONI - SANZIONI PECUNIARIE - VIOLAZIONI DELL'OBBLIGO DI REGISTRAZIONE

In tema di IVA, ai sensi dell'art. 24, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nel testo - applicabile "ratione temporis" - sostituito dall'art. 1 del d.P.R. n. 24 del 1979, l'obbligo di tempestiva registrazione dei corrispettivi, da parte dei commercianti (o degli artigiani) autorizzati alla vendita al minuto in locali aperti al pubblico, è imposto con riguardo sia al registro dei corrispettivi, sia al registro di prima nota, con la conseguenza che l'annotazione tempestiva eseguita unicamente in quest'ultimo integra la condotta omissiva sanzionata dall'art. 42, primo comma, del menzionato d.P.R. n. 633 del 1972, in combinato disposto con l'art. 24 citato. Detta fattispecie di illecito non risulta abrogata, né modificata, dall'art. 6, comma quarto, del d.P.R. 9 dicembre 1996, n. 695 - il quale ha previsto una diversa disciplina, in precedenza non contemplata, in tema di modalità e termini di registrazione dei corrispettivi nel caso di effettuazione di operazioni imponibili per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale -, con conseguente inapplicabilità del principio del "favor rei", sotto il profilo della "abolitio criminis", introdotto dall'art. 3 del D.Lgs. n. 472 del 1997.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 24, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 42 CORTE COST., DPR 29/01/1979 num. 24 art. 1 CORTE COST., DPR 09/12/1996 num. 695 art. 6, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)