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Sez. 1, Sentenza n. 3470 del 04/08/1977 (Rv. 387039 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - RENDICONTO DEL CURATORE - APPROVAZIONE DA PARTE DEL TRIBUNALE - IMPUGNAZIONI - RICORSO PER CASSAZIONE - CENSURE RELATIVE ALL'OMISSIONE DI RAPPORTO AL PM PER REATI COMMESSI DAL CURATORE OD ALLA OMESSA REVOCA DELLO STESSO CURATORE - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1977-08-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/387039-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - RENDICONTO DEL CURATORE - APPROVAZIONE DA PARTE DEL TRIBUNALE - IMPUGNAZIONI - RICORSO PER CASSAZIONE - CENSURE RELATIVE ALL'OMISSIONE DI RAPPORTO AL PM PER REATI COMMESSI DAL CURATORE OD ALLA OMESSA REVOCA DELLO STESSO CURATORE - INAMMISSIBILITA.*

Con il ricorso per Cassazione, ai sensi dell'art 111 della Costituzione, avverso la pronuncia del tribunale fallimentare inerente all'approvazione del rendiconto del curatore, non sono ammissibili doglianze relative al mancato rapporto al procuratore della Repubblica, per illeciti commessi dal curatore, ai sensi dell'art 3 cod proc pen, ovvero alla mancata instaurazione di procedimento di revoca del curatore medesimo per tali illeciti, ai sensi dell'art 37 della legge fallimentare, in quanto dette norme sono rivolte alla tutela di interessi pubblici superiori, e non conferiscono al fallito od ai creditori alcun diritto soggettivo ad ottenerne l'applicazione. (V 3488/75, mass n 377655).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Pen. art. 3, Legge Falliment. art. 37, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 37, Legge Falliment. art. 116, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 116

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)