Sez. 4 - , Sentenza n. 18349 del 29/04/2021 Ud. (dep. 12/05/2021) Rv. 281169 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - DA ALCOOL | Alcoltest - Adempimento dell'obbligo di cui all'art. 114 disp. att. cod. proc. pen. - Mezzi di prova – Testimonianza dell’agente operante – Ammissibilità – Conseguenze.
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - DA ALCOOL
In tema di guida in stato di ebbrezza, la prova dell'avvenuto adempimento dell'obbligo di dare avviso alla persona sottoposta ad esame alcolimetrico della facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia, ove non risultante dal verbale, può essere data mediante la deposizione dell'agente operante, con la conseguenza che l'unico profilo suscettibile di valutazione giudiziale è quello relativo all'attendibilità di tale testimonianza, anche in ordine alle ragioni della mancata verbalizzazione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 354, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 357 CORTE COST., Cod. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 114, Cod. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 115, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 194
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)