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Sez. 4 - , Sentenza n. 3913 del 17/12/2020 Ud. (dep. 02/02/2021) Rv. 280381 - 01

CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - DA ALCOOL | Alcoltest - Adempimento dell'obbligo di cui all'art. 114 disp. att. cod. proc. pen. - Mezzi di prova – Menzione in atti di polizia giudiziaria – Sufficienza - Ragioni.
Stato
decisa il 2020-12-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/280381-01

CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - DA ALCOOL

In tema di guida in stato di ebbrezza, ai fini della prova dell'avvenuto adempimento dell'obbligo di dare avviso alla persona sottoposta ad esame alcolimetrico della facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia, è sufficiente che di tale circostanza sia fatta menzione in atti di polizia giudiziaria (nella specie il verbale di accertamenti urgenti sulla persona) atteso il valore fidefaciente degli stessi.

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 186 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 354, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 357 CORTE COST., Cod. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 114

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)