Sez. 3, Sentenza n. 5057 del 03/03/2010 (Rv. 611932 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - IN GENERE | Evento dannoso - Condotte colpose di soggetti diversi - Terzo corresponsabile chiamato dal convenuto - Automatica estensione della orginaria domanda attorea - Sussistenza - Fondamento.
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - IN GENERE
Nell'ipotesi in cui la parte convenuta in un giudizio di responsabilità civile chiami in causa un terzo in qualità di corresponsabile dell'evento dannoso, la domanda risarcitoria deve intendersi estesa al terzo anche in mancanza di un'espressa dichiarazione in tal senso dell'attore, in quanto la diversità e pluralità delle condotte produttive dell'evento dannoso non dà luogo a diverse obbligazioni risarcitorie, con la conseguenza che la chiamata in causa del terzo non determina il mutamento dell'oggetto della domanda ma evidenzia esclusivamente una pluralità di autonome responsabilità riconducibili allo stesso titolo risarcitorio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2055
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)