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Sez. 3, Sentenza n. 998 del 16/01/2009 (Rv. 606389 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - IN GENERE | Contestazione della legittimazione passiva da parte del convenuto - Chiamata in causa, su sua richiesta, del terzo assunto come responsabile - Estensione automatica della domanda attorea - Sussistenza - Deroga - Presupposto - Mancata richiesta di condanna in primo grado da parte dell'attore nei confronti del terzo chiamato in causa ritenuto responsabile - Conseguenza - Impossibilità di emettere statuizione di condanna a carico del terzo - Successiva estensione, da parte dell'attore, della domanda di condanna nei confronti del terzo in appello - Inammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2009-01-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/606389-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - IN GENERE

Qualora il convenuto evocato in causa estenda il contraddittorio nei confronti di un terzo assunto come l'effettivo titolare passivo della pretesa dedotta in giudizio dall'attore, se quest'ultimo escluda espressamente la condanna del terzo chiamato in causa qualora riconosciuto come responsabile e si limiti, invece, a chiedere la sola condanna dell'originario convenuto, al giudice, in virtù del principio generale della domanda, è inibito il potere di emettere una statuizione di condanna nei confronti dello stesso terzo e a favore dell'attore, senza che all'attore medesimo sia consentito di estendere successivamente la domanda condannatoria nei riguardi del terzo in appello, perché essa, configurandosi come nuova, incorrerebbe nella preclusione prevista dall'art. 345 cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 267

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)