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Sez. 1, Sentenza n. 6622 del 11/06/1991 (Rv. 472625 - 01)

Famiglia - Matrimonio - Rapporti patrimoniali tra coniugi - Comunione legale - Oggetto - In genere | Costruzione realizzata su suolo di proprietà esclusiva di uno dei coniugi - Esclusione dalla comunione.
Stato
decisa il 1991-06-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/472625-01

Famiglia - Matrimonio - Rapporti patrimoniali tra coniugi - Comunione legale - Oggetto - In genere

Nel regime di comunione legale, la costruzione realizzata, durante il matrimonio, su suolo di proprietà esclusiva di uno dei coniugi, appartiene esclusivamente a questo in virtù delle disposizioni generali in materia di accessione e, pertanto, non costituisce oggetto della comunione medesima ai sensi dell'art. 177, primo comma, lettera b) cod. civ., mentre gli apporti che, ai fini di detta realizzazione, si presumono resi dal coniuge non proprietario comportano un corrispondente credito verso l'altro.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 177, Cod. Civ. art. 934, Cod. Civ. art. 936

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)