Sez. 2, Sentenza n. 8776 del 26/10/1994 (Rv. 488247 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - COMUNIONE LEGALE - IN GENERE | Appartamento di proprietà di uno dei coniugi prima del matrimonio - Sopraelevazione compiuta in costanza di matrimonio - Comunione della parte sopraelevata - Esclusione - Diritto di credito del coniuge non proprietario - Sussistenza.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - COMUNIONE LEGALE - IN GENERE
La sopraelevazione compiuta in costanza di matrimonio di un appartamento appartenente prima del matrimonio ad uno dei coniugi non comporta la comunione della parte sopraelevata, ma soltanto un diritto di credito, da parte del coniuge non proprietario, pari alla metà della spesa occorsa per la soprelevazione, onde non sussiste la necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti di quest'ultimo, nel giudizio in cui si contesti la legittimatà della soprelevazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1127, Cod. Civ. art. 177
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)