Sez. 3, Sentenza n. 2498 del 18/09/1974 (Rv. 370936 - 01)
VENDITA - PATTO DI RISCATTO - IN GENERE - A GARANZIA DELLA RESTITUZIONE DI UNA SOMMA CONCESSA IN MUTUO AL VENDITORE - NATURA - VALIDITA - COMPRAVENDITA SOTTO CONDIZIONE SOSPENSIVA COMPORTANTE L'ATTRIBUZIONE DI UN IMMOBILE AL COMPRATORE-CREDITORE PER LA MANCATA RESTITUZIONE IN TERMINI DELLA SOMMA MUTUATA - NEGOZIO DISSIMULANTE UNA COSTITUZIONE DI IPOTECA CON PATTO COMMISSORIO - CONFIGURABILITA - CONSEGUENZE.*
VENDITA - PATTO DI RISCATTO - IN GENERE - A GARANZIA DELLA RESTITUZIONE DI UNA SOMMA CONCESSA IN MUTUO AL VENDITORE - NATURA - VALIDITA - COMPRAVENDITA SOTTO CONDIZIONE SOSPENSIVA COMPORTANTE L'ATTRIBUZIONE DI UN IMMOBILE AL COMPRATORE-CREDITORE PER LA MANCATA RESTITUZIONE IN TERMINI DELLA SOMMA MUTUATA - NEGOZIO DISSIMULANTE UNA COSTITUZIONE DI IPOTECA CON PATTO COMMISSORIO - CONFIGURABILITA - CONSEGUENZE.*
La vendita con patto di riscatto, stipulata al fine di garantire la restituzione di una somma mutuata dal compratore al venditore entro il termine previsto per l'Esercizio del riscatto, e una vendita vera e reale. Essa integra un negozio sottoposto a condizione risolutiva potestativa, per la cui validita si esige il trasferimento immediato della proprieta della cosa dal venditore al compratore, salvo l'Obbligo di ritrasferire la cosa al venditore nel caso di tempestiva Estinzione del debito garantito. A tale negozio non e applicabile, neanche in via analogica, la norma dell'art 2944 cod civ che vieta il patto commissorio. Tuttavia, se i contraenti sono d'accordo per stipulare una compravendita sotto condizione sospensiva, nel senso che il compratore-creditore diverra proprietario della cosa soltanto se nel termine stabilito non otterra dall'altra parte il soddisfacimento del proprio credito, in tal caso si ha un negozio simulato; e, poiche il negozio dissimulato avente per oggetto un immobile, adempie alla funzione economica e giuridica della Costituzione di ipoteca con patto commissorio, esso e nullo. (Conf 2219'65).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1500, Cod. Civ. art. 1973, Cod. Civ. art. 2744
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)