Sez. 2, Sentenza n. 5961 del 14/12/1978 (Rv. 395793 - 01)
VENDITA - PROMESSA DI VENDITA (COMPROMESSO - CONTRATTO PRELIMINARE) - PATTO DI RETROVENDITA - VENDITA FIDUCIARIA A SCOPO DI GARANZIA - VENDITA DISSIMULANTE UN MUTUO CON PATTO COMMISSORIO - DIFFERENZE.*
VENDITA - PROMESSA DI VENDITA (COMPROMESSO - CONTRATTO PRELIMINARE) - PATTO DI RETROVENDITA - VENDITA FIDUCIARIA A SCOPO DI GARANZIA - VENDITA DISSIMULANTE UN MUTUO CON PATTO COMMISSORIO - DIFFERENZE.*
Il criterio distintivo tra vendita fiduciaria a scopo di garanzia e vendita dissimulante un mutuo con patto commissorio deve individuarsi nel fatto che la vendita fiduciaria, con la quale viene garantita la restituzione di una somma mutuata dal compratore al venditore entro il termine previsto per l'Esercizio del diritto di riscatto, e vendita vera e reale sottoposta a condizione risolutiva potestativa e produce il trasferimento immediato della cosa venduta al compratore, mentre nella vendita che dissimula un mutuo con patto commissorio, colpito da nullita dall'art 2744 cod civ, le parti contraenti convengono che il trapasso della proprieta della cosa abbia a verificarsi nel momento in cui e inutilmente decorso il termine per la restituzione della somma mutuata, con il che si pone in essere una vendita sottoposta a condizione sospensiva; da tali fattispecie si distingue, poi, il patto di retrovendita, il quale consiste nella mera promessa, da parte del compratore, di rivendere la cosa acquistata a colui che l'aveva venduta. L'accertamento di quale delle tre fattispecie si sia in concreto realizzata comporta l'apprezzamento di elementi di fatto ed e percio demandato al giudice di merito la cui valutazione e insindacabile in Sede di legittimita se immune da errori di diritto e da vizi di motivazione. (V 2498/74, mass n 370936; (V 1810/74, mass n 370006; (V 2153/71, mass n 352905; (V 1712/69, mass n 340706).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1500, Cod. Civ. art. 2744
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)