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Sez. 2, Sentenza n. 1764 del 06/07/1964 (Rv. 302523 - 01)

POSSESSO - AZIONE DI MANUTENZIONE - L'ATTO DI MOLESTIA - ANIMUS TURBANDI - (ELEMENTO PSICOLOGICO) - IN GENERE - NOZIONE - SUSSISTENZA - PRESUNZIONE - CONVINZIONE DI ESERCITARE UN PROPRIO DIRITTO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1964-07-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/302523-01

POSSESSO - AZIONE DI MANUTENZIONE - L'ATTO DI MOLESTIA - ANIMUS TURBANDI - (ELEMENTO PSICOLOGICO) - IN GENERE - NOZIONE - SUSSISTENZA - PRESUNZIONE - CONVINZIONE DI ESERCITARE UN PROPRIO DIRITTO - IRRILEVANZA.*

L'elemento psichico in cui si concreta l'animus turbandi e riposto nella volontarieta del fatto, compiuto a detrimento dell'altrui possesso e nella consapevolezza del divieto, espresso o tacito, del possessore. Esso, di regola, e insito nel fatto materiale e deve normalmente presumersi, una volta dimostrati gli estremi della turbativa, senza che possa valere ad escluderlo il convincimento di esercitare un proprio diritto, che, anzi, costituisce il piu delle volte proprio il motivo dell'atto, con il quale l'autore della turbativa, anziche ricorrere al giudice contro la volonta del possessore, si sostituisce al medesimo nella relazione di fatto con la cosa.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1170 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)