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Sez. 6, Sentenza n. 26928 del 15/03/2018 Ud. (dep. 12/06/2018) Rv. 273175 - 01

GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - LETTURE CONSENTITE - DICHIARAZIONI DELL'IMPUTATO | Art. 513 cod. proc. pen. - A richiesta della parte che non aveva richiesto l'esame dell'imputato già ammesso dal giudice - Legittmità - Ragioni.
Stato
decisa il 2018-03-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/273175-01

GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - LETTURE CONSENTITE - DICHIARAZIONI DELL'IMPUTATO

È legittima, in caso di rifiuto dell' imputato di sottoporsi all' esame dibattimentale, la lettura ex art. 513 cod. proc. pen. dei verbali contenenti le dichiarazioni da questi rese nella fase delle indagini preliminari, con recupero delle stesse in funzione probatoria, su richiesta di una qualunque delle parti processuali, anche diversa da quella che aveva chiesto l'ammissione della prova, poiché ex art. 495, comma 4-bis, cod. proc. pen. la prova, una volta ammessa, viene posta a disposizione del contraddittorio e, dunque, pur in presenza della rinuncia di una parte, resta fermo il potere dell'altra di procedere alla sua assunzione o alla acquisizione e lettura ex art. 513 cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 493 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 495 com. 4 lett. BI, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 513 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)