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Sez. 1, Sentenza n. 31624 del 23/05/2014 Ud. (dep. 17/07/2014) Rv. 261465 - 01

GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - LETTURE CONSENTITE - DICHIARAZIONI DELL'IMPUTATO | Imputato volontariamente assente nell'udienza fissata per l'esame - Lettura delle dichiarazioni rese nelle indagini preliminari - Legittimità - Assunzione successiva dell'esame - Necessità - Esclusione - Nullità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2014-05-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/261465-01

GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - LETTURE CONSENTITE - DICHIARAZIONI DELL'IMPUTATO

La volontaria assenza dell'imputato all'udienza dibattimentale fissata per l'assunzione del suo esame legittima il giudice a dare lettura delle dichiarazioni già rese nelle indagini preliminari, in applicazione dell'art. 513, primo comma, cod. proc. pen., né la mancata rinnovazione di tale atto durante la prosecuzione dell'istruttoria è suscettibile di determinare alcuna nullità ex art. 178, lett. c), cod. proc. pen. o, comunque, una concreta menomazione del diritto di difesa, atteso che egli può avvalersi della facoltà di rendere dichiarazioni spontanee e di domandare per ultimo la parola in sede di discussione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 lett. C), Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 494 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 513 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 523 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)