Sez. 1, Sentenza n. 2257 del 07/07/1972 (Rv. 359579 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PRECLUSIONE DEL RICORSO INAMMISSIBILE O IMPROCEDIBILE - CONDIZIONI - PENDENZA DEL TERMINE UTILE PER L'IMPUGNAZIONE - PROPOSIZIONE DI UN NUOVO RICORSO - AMMISSIBILITA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PRECLUSIONE DEL RICORSO INAMMISSIBILE O IMPROCEDIBILE - CONDIZIONI - PENDENZA DEL TERMINE UTILE PER L'IMPUGNAZIONE - PROPOSIZIONE DI UN NUOVO RICORSO - AMMISSIBILITA.*
Nell'ipotesi di ricorso per Cassazione inficiato da vizi che ne determinano l'inammissibilita, il diritto di impugnazione non puo ritenersi consumato fino a quando non sia intervenuto una pronuncia con cui il ricorso sia stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente, in pendenza del termine utile per ricorrere, e possibile proporre validamente un nuovo ricorso in sostituzione di quello precedente. (Conf 1087'70, mass n 346637).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 387
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)