Sez. 2, Sentenza n. 1087 del 17/04/1970 (Rv. 346637 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - NON RIPROPONIBILITA DEL RICORSO DICHIARATO INAMMISSIBILE O IMPROCEDIBILE - LIMITI - MANCATA DECLARATORIA DELL'INAMMISSIBILITA O DELL'IMPROCEDIBILITA DEL RICORSO VIZIATO - RIPROPONIBILITA DI ALTRO RICORSO - CONDIZIONI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - NON RIPROPONIBILITA DEL RICORSO DICHIARATO INAMMISSIBILE O IMPROCEDIBILE - LIMITI - MANCATA DECLARATORIA DELL'INAMMISSIBILITA O DELL'IMPROCEDIBILITA DEL RICORSO VIZIATO - RIPROPONIBILITA DI ALTRO RICORSO - CONDIZIONI.*
Nell'ipotesi di ricorso per Cassazione inficiato da vizi che ne determinano l'inammissibilita, il diritto di impugnazione non puo ritenersi consumato fino a quando non sia intervenuta pronunzia con cui il ricorso sia dichiarato inammissibile. Pertanto, in pendenza del termine utile a ricorrere, ove siffatta pronunzia sia mancata, e possibile proporre validamente un nuovo ricorso in sostituzione di quello viziato. (nella specie il resistente aveva eccepito una imprecisa indicazione della delega al difensore nel ricorso ma, prima che scadesse il termine per impugnare, era stato notificato altro ricorso con una nuova, regolare delega allo stesso e ad altro difensore). (V 851-69 massima 339207 3083-68 massima 335965 983-67 massima 327256 821-67 massima 326925).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 387, Cod. Proc. Civ. art. 325
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)