Sez. L, Sentenza n. 1003 del 12/02/1980 (Rv. 404448 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DIRITTO DI RISCATTO - ESERCIZIO - PROCEDIMENTO - VERSAMENTO DEL PREZZO - TERMINI - DECORRENZA.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DIRITTO DI RISCATTO - ESERCIZIO - PROCEDIMENTO - VERSAMENTO DEL PREZZO - TERMINI - DECORRENZA.*
A norma dell'articolo unico della legge 8 gennaio 1979 n 2 - il quale, con interpretazione autentica della legge 26 maggio 1965 n 590, ha statuito che la disciplina relativa al versamento del prezzo di acquisto prevista dal sesto e dal settimo comma dell'art 8 di tale legge, modificato dalla legge 14 agosto 1971 n 817 (diritto di prelazione) si intende riferita anche ai casi (diritto di riscatto) di cui al quinto comma dello stesso articolo 8 - i termini per l'Esercizio del riscatto decorrono dalla comunicazione scritta della adesione del terzo acquirente, o di successivo avente causa, alla dichiarazione di riscatto oppure, ove sorga contestazione, dal passaggio in giudicato della sentenza che riconosce il diritto.*
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 CORTE COST., Legge 08/01/1979 num. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)