Sez. 3, Sentenza n. 6502 del 15/12/1980 (Rv. 410274 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DIRITTO DI RISCATTO - PAGAMENTO DEL PREZZO - TERMINE - DECORRENZA EX ART UNICO DELLA LEGGE N 2 DEL 1979.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DIRITTO DI RISCATTO - PAGAMENTO DEL PREZZO - TERMINE - DECORRENZA EX ART UNICO DELLA LEGGE N 2 DEL 1979.*
A seguito dell'entrata in vigore dell'art unico della legge 8 gennaio 1979 n 2, che si applica anche ai giudizi in corso, con la quale e stata data interpretazione autentica della legge 26 maggio 1965 n 590, con le modificazioni ed integrazioni di cui alla legge 14 agosto 1971 n 817, il termine per il pagamento del prezzo del riscatto del fondo da parte dell'affittuario coltivatore diretto decorre, allorche sorga contestazione, dal passaggio in giudicato della sentenza che riconosce il diritto stesso. (Conf 4017/80, mass n 407932; (Conf 1964/80, mass n 405596; (Conf 1755/80, mass n 405385; (Conf 1264/80, mass n 404764; (Conf 1003/80, mass n 404448; (Conf 5900/79, mass n 402573; (Conf 4865/79, mass n 401484; (Conf 4801/79, mass n 401403; (Conf 2490/79, mass n 398811; (Conf 2246/79, mass n 398598).*
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 CORTE COST., Legge 08/01/1979 num. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)