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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 15862 del 25/06/2013 (Rv. 626974 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - RIGETTO DELL'ISTANZA DI FALLIMENTO - RECLAMI | Decreto della corte d'appello ex art. 22, quarto comma, legge fall. - Successiva cognizione del tribunale - Contenuto - Sopravvenienze - Incidenza.
Stato
decisa il 2013-06-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/626974-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - RIGETTO DELL'ISTANZA DI FALLIMENTO - RECLAMI

La cognizione del tribunale, cui la corte di appello abbia rimesso, ai sensi dell'art. 22, quarto comma, legge fall., gli atti per la dichiarazione di fallimento, riguarda i fatti, segnalati anche dal debitore ed incidenti sui presupposti della sua fallibilità, successivi al suddetto decreto, dovendosi ritenere, in loro mancanza, il giudice "ad quem" vincolato al "dictum" della corte, inderogabilmente deputata a conoscere tutti gli elementi, preesistenti o sopravvenuti, rilevanti per la verifica dei menzionati presupposti "medio tempore" intervenuti anteriormente alla sua pronuncia. Solo in tale prima ipotesi, quindi, il tribunale, verificata la persistenza della domanda del creditore o dell'istanza del P.M., deve statuire rispettando lo schema procedimentale di cui all'art. 15 legge fall., al fine di consentire l'effettivo dispiegarsi del diritto di difesa delle parti, ritenendo in ogni altro caso superflua l'ulteriore audizione del debitore, già posto in grado di contraddire nel procedimento di reclamo e nel corso dell'istruttoria prefallimentare.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 15 CORTE COST., Legge Falliment. art. 22 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)