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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 4417 del 23/02/2011 (Rv. 616878 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - RIGETTO DELL'ISTANZA DI FALLIMENTO - RECLAMI | Decreto della corte d'appello di accoglimento del reclamo ai sensi dell'art. 22 legge fallim. - Comunicazione anche al debitore - Necessità - Sussistenza - Fondamento - Omissione - Conseguenze - Nullità della sentenza dichiarativa di fallimento.
Stato
decisa il 2011-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/616878-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - RIGETTO DELL'ISTANZA DI FALLIMENTO - RECLAMI

Il decreto con cui la corte d'appello accoglie, ai sensi dell'art. 22, quarto comma, legge fallim., il reclamo avverso il provvedimento di rigetto del ricorso per la dichiarazione di fallimento, rimettendo d'ufficio gli atti al tribunale, dev'essere comunicato alle parti, ai sensi del terzo comma dell'art. cit., essendo in facoltà delle stesse segnalare al tribunale, che non ha più l'obbligo di sentirle di nuovo (dopo averle sentite in sede di istruttoria prefallimentare), la sopravvenuta modificazione dei presupposti per la dichiarazione di fallimento; tale comunicazione è invero funzionale all'esercizio del diritto di difesa, non però ai fini ulteriormente impugnatori (essendo il provvedimento non ricorribile per cassazione), bensì di tutela della parte che in tanto può evitare la dichiarazione di fallimento in quanto sia posta in condizione di recare nuovi elementi di conoscenza al tribunale, al quale anche si indirizza il precetto dell'art. 22 legge fallim., così come novellato dal d.lgs. n. 5 del 2006. (Affermando detto principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, per il difetto della predetta comunicazione al debitore, revocando la sentenza di fallimento, affetta da nullità).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 22 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)