Sez. 1, Sentenza n. 49 del 02/12/2016 Cc. (dep. 02/01/2017) Rv. 269292 - 01
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Potere del Presidente del collegio di sollevare conflitto di competenza - Esclusione.
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Nel procedimento di esecuzione, non spetta al Presidente del collegio, investito a seguito della declinatoria di competenza da parte di altro giudice, di promuovere con decreto il conflitto di competenza ai sensi dell'art. 28 cod. proc. pen., essendo tale questione riservata al collegio, non trattandosi di un'ipotesi di manifesta infondatezza ovvero della mera riproposizione di una richiesta già rigettata a norma dell'art. 666, comma secondo, cod. proc. pen.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)