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Sez. 3, Sentenza n. 35500 del 20/06/2007 Cc. (dep. 25/09/2007) Rv. 237529 - 01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Procedimento di esecuzione - Decisione adottata senza l'osservanza delle formalità previste dall'art. 666 commi terzo e quarto cod.proc.pen. - Nullità dell'ordinanza - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-06-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/237529-01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE

È affetta da nullità l'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione, anziché decidere nel contraddittorio camerale con l'osservanza delle formalità di cui all'art. 666 commi terzo e quarto cod. proc. pen., si pronunci, al di fuori delle ipotesi di inammissibilità per manifesta infondatezza o mera riproposizione di richiesta già rigettata, contemplate dallo stesso articolo, "de plano". (Fattispecie nella quale il giudice dell'esecuzione aveva dichiarato "de plano" inammissibile, per ritenuta incompetenza funzionale, la richiesta del P.M. di revoca dell'ordine di demolizione di manufatto abusivo).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 667 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)