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Sez. 3, Sentenza n. 3104 del 06/09/1976 (Rv. 381882 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - ASSEGNO POST-DATATO CON BOLLO IRREGOLARE - TITOLO ESECUTIVO - INSUSSISTENZA - SUCCESSIVA REGOLARIZZAZIONE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1976-09-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/381882-01

ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - ASSEGNO POST-DATATO CON BOLLO IRREGOLARE - TITOLO ESECUTIVO - INSUSSISTENZA - SUCCESSIVA REGOLARIZZAZIONE - IRRILEVANZA.*

Un assegno bancario post-datato, rilasciato con bollo irregolare, non puo costituire titolo esecutivo, nemmeno se successivamente sia stato regolarizzato fiscalmente. Infatti l'art 119 RD n 1736 del 1933, che subordinava l'Esercizio del diritto di regresso, da parte del possessore di un assegno irregolarmente emesso, alla regolarizzazione fiscale, e stato esplicitamente abrogato dallo articolo unico legge n 263 del 1967, e cio ha comportato altresi l'implicita abrogazione dell'art 118 RD citato, che subordinava la qualita di titolo esecutivo dell'assegno bancario non bollato originariamente alla successiva bollatura nel tempo prescritto dalla legge.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 118 CORTE COST., Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 119

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)