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Sez. 1, Sentenza n. 7985 del 30/08/1996 (Rv. 499412 - 01)

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - POSTDATATO | Natura di titolo esecutivo - Esclusione - Successiva regolarizzazione fiscale - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1996-08-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/499412-01

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - POSTDATATO

L'esplicita abrogazione, avvenuta ad opera della legge n. 263 del 1967, dell'art. 119 della normativa sugli assegni R.D. n. 1736 del 1933, che subordinava l'azione di regresso alla regolarizzazione fiscale presso l'Ufficio del Registro, ha comportato l'abrogazione implicita del precedente art. 118, che, a sua volta, subordinava la qualità di titolo esecutivo dell'assegno alla successiva bollatura nel termine prescritto dalla legge. Ne consegue che all'assegno bancario "postdatato", il quale svolge le funzioni proprie della cambiale, ma sfugge alla relativa tassa sul bollo, non può essere riconosciuta natura di titolo esecutivo, anche se successivamente esso venga fiscalmente regolarizzato.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 20, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 22, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 25, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 57, Legge 28/04/1967 num. 263 art. 118, Legge 28/04/1967 num. 263 art. 119

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)