Sez. 2, Ordinanza n. 23777 del 23/08/2025 (Rv. 675759-01)
CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - DIVIETO DI CUMULO | Divieto di cumulo ex art. 1383 c.c. - Rinuncia implicita a una domanda - Interesse della controparte a censurare la scelta - Insussistenza - Fondamento.
CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - DIVIETO DI CUMULO
Il divieto di cumulo previsto dall'art.1383 c.c. - escludendo la possibilità di chiedere sia la prestazione principale che la penale per inadempimento - non impedisce al creditore che abbia inizialmente agito cumulando le due domande, spontaneamente, o anche su sollecitazione del Giudice - nell'esercizio dei poteri di direzione del processo ex art. 175 c.p.c. - di rinunciare espressamente o tacitamente a una delle due, pure nel corso del processo; ne consegue che, nella detta ipotesi, la controparte non ha interesse a censurare la scelta, poiché, trattandosi di rinuncia alla domanda e non di rinuncia agli atti ex art. 306 c.p.c., non è necessario il consenso del destinatario dell'atto abdicativo.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)