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Sez. 2, Sentenza n. 5887 del 20/04/2001 (Rv. 546126 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - DIVIETO DI CUMULO | Domanda giudiziale di esecuzione della prestazione principale del contratto e domanda diretta ad ottenere la penale per l'inadempimento - Carattere alternativo - Preclusione per l'esame della seconda - Fondamento.
Stato
decisa il 2001-04-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/546126-01

CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - DIVIETO DI CUMULO

L'art. 1383 cod. civ. vieta il cumulo tra la domanda della prestazione principale del contratto e quella diretta ad ottenere il pagamento della penale prevista per l'inadempimento; pertanto, nel caso in cui il creditore abbia adito l'autorità giudiziaria con due distinte domande, il giudice deve ritenere che, in analogia a quanto previsto per le obbligazioni alternative, l'attore con la proposizione della prima domanda ha operato la scelta, con la preclusione della possibilità di chiedere successivamente l'altra prestazione. Nell'ipotesi, invece, di proposizione delle due domande nello stesso giudizio da parte del creditore, queste vanno rigettate, non potendo il giudice effettuare una scelta che compete alla parte.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1382, Cod. Civ. art. 1383

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)