Sez. U, Sentenza n. 23667 del 09/11/2009 (Rv. 609741 - 01)
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI - GIURISDIZIONE DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE - ESCLUSIVA | Norme per la tutela della concorrenza e del mercato - Art. 33 della legge n. 287 del 1990 - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Ambito di applicazione - Contestazione del diritto dell'Amministrazione a riscuotere sanzioni già irrogate - Giurisdizione ordinaria - Configurabilità - Fondamento - Modalità della tutela giudiziaria - Opposizione all'esecuzione e/o agli atti esecutivi.
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI - GIURISDIZIONE DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE - ESCLUSIVA
La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in ordine ai ricorsi avverso provvedimenti amministrativi adottati dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, prevista dall'art. 33, comma 1, della legge n. 287 del 1990, è da ritenersi limitata, in conformità al principio di cui all'art. 103 Cost. e delle indicazioni contenute nella sentenza della Corte cost. n. 204 del 2004, ai soli casi in cui sia in discussione un atto che sia espressione della funzione pubblica e che sia adottato nell'ambito di un rapporto giuridico caratterizzato non dalla posizione di parità dei soggetti, secondo lo schema diritti-doveri, ma da una relazione asimmetrica, sintetizzata nella formula potere-soggezione. Ne consegue che, qualora non sia contestato un provvedimento irrogativo di sanzioni, ma il diritto a riscuotere le stesse, tramite la notifica di cartella esattoriale, preordinata alla espropriazione forzata, la parte pubblica è convenuta in giudizio non per il preteso illegittimo esercizio di pubblici poteri, bensì, al pari di qualsiasi privato cittadino, per il fatto che intende realizzare un proprio credito, sicchè la tutela giudiziaria va esperita nelle forme dell'opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi, dinanzi al giudice ordinario.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 103, Legge 10/10/1990 num. 287 art. 33 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)