Sez. U, Ordinanza n. 10411 del 14/05/2014 (Rv. 630829 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato - Maggiorazioni ex art. 27, sesto comma, legge n. 689 del 1981 - Intimazione di pagamento - Contestazione - Giurisdizione del giudice amministrativo - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
In tema di sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi degli artt. 133 e 134 del codice del processo amministrativo, la controversia relativa all'intimazione delle maggiorazioni da ritardato pagamento, atteso il carattere sanzionatorio dell'atto, strumentale non alla mera esecuzione, ma alla determinazione dell'"an" e del "quantum" delle sanzioni aggiuntive. Tale soluzione risponde, peraltro, ad una interpretazione costituzionalmente orientata che impone, al fine di assicurare la funzionalità del sistema processuale, di escludere il frazionamento della medesima materia tra autorità giudiziarie diverse.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 27 com. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 lett. L CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 134 lett. C CORTE COST., Decreto Legisl. 15/11/2011 num. 195 art. 1 com. 1 lett. MM CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)