Sez. 2, Sentenza n. 8556 del 28/08/1998 (Rv. 518443 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO | Domanda - Previa offerta o esecuzione della prestazione corrispettiva - Necessità - Modalità e forme - Manifestazione della volontà di corrispondere la prestazione, contenuta nell'atto introduttivo del giudizio - Idoneità.
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO
Ai fini dell'accoglimento della domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto ai sensi dell'art. 2932 cod. civ., non occorre un'offerta formale della prestazione nei termini rigorosi di cui agli artt. 1208 e 1209 cod. civ., e pertanto si rende idonea anche la sola manifestazione di volontà di corrispondere il residuo prezzo fatta con l'atto di citazione da parte del promittente acquirente, sottoscritto dal procuratore in giudizio.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932, Cod. Civ. art. 1208, Cod. Civ. art. 1209
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)