Sez. 1, Sentenza n. 12516 del 05/12/1995 (Rv. 494945 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - FORMA E VALORE | Offerta della controprestazione - Modalità.
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - FORMA E VALORE
Ai fini dell'accoglimento della domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di adempiere un contratto, ai sensi dell'art. 2932 cod. civ., non occorre un'offerta formale della controprestazione nei termini rigorosi di cui agli art. 1208 e 1209 cod. civ., bastando un'offerta nelle forme d'uso, secondo la previsione del successivo art. 1214, e potendo tale offerta anche consistere proprio nell'invito a recarsi dinanzi al notaio per la stipulazione del contratto definitivo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1208, Cod. Civ. art. 1209, Cod. Civ. art. 1214, Cod. Civ. art. 2932
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)