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Sez. 3, Sentenza n. 11324 del 21/07/2003 (Rv. 565306 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE | Assicuratore citato in sede penale quale responsabile civile - Mancata deduzione dell'inesistenza del contratto di assicurazione - Condanna dell'assicurata formazione del relativo giudicato - Rilevabilità ex officio di tale giudicato esterno anche in sede di legittimità e nei confronti dell'impresa designata dal fondo di garanzia - Sussistenza.
Stato
decisa il 2003-07-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/565306-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE

In sede di legittimità è rilevabile ex officio il giudicato esterno formatosi nei confronti dell'assicuratore, citato nel giudizio penale quale responsabile civile, il quale non abbia opposto in quella sede la mancanza del contratto di assicurazione o l'inesistenza giuridica derivante dall'assoluta nullità dello stesso. Tale giudicato è efficace anche nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada a seguito della messa in liquidazione coatta amministrativa dell'assicuratore, avvenuta dopo la sua condanna generica al risarcimento dei danni, pronunziata in sede penale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)