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Sez. 3, Sentenza n. 8460 del 17/10/1994 (Rv. 488110 - 01)

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE, ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO - ECCEZIONI DERIVANTI DAL CONTRATTO | O da clausole prevedenti contributi dell'assicurato al risarcimento - Opponibilità da parte dell'assicuratore - Esclusione - Limiti - Inesistenza o nullità del contratto - Rilevanza.
Stato
decisa il 1994-10-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488110-01

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE, ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO - ECCEZIONI DERIVANTI DAL CONTRATTO

La disposizione del secondo comma dell'art. 18 della legge 24 dicembre 1969 n. 990, che nega all'assicuratore della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli o natanti la facoltà di opporre al danneggiato che agisce direttamente nei suoi confronti eccezioni derivanti dal contratto o clausole che prevedono eventuali contributi dell'assicurato al risarcimento, non è applicabile per le eccezioni di inesistenza e nullità del contratto, quale quella di nullità per inesistenza del rischio che vizia la polizza stipulata per un periodo di tempo antecedente alla data della sua sottoscrizione e dopo che il danno si è verificato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1895 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)