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Sez. 5, Sentenza n. 8072 del 02/04/2010 (Rv. 612616 - 01)

ARTIGIANATO - IMPRESA ARTIGIANA - ISCRIZIONE NELL'ALBO | Effetti - Attribuzione della qualifica artigianale - Incontestabilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2010-04-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/612616-01

ARTIGIANATO - IMPRESA ARTIGIANA - ISCRIZIONE NELL'ALBO

L'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane, pur costituendo il presupposto indispensabile per poter fruire delle agevolazioni previste a favore delle imprese artigiane, non attribuisce la qualifica artigianale in modo definitivo ed indiscutibile e, quindi, non preclude ogni possibilità di contraria dimostrazione da parte di chi abbia interesse a contestare l'anzidetta qualifica, non essendo decisivo l'aspetto formale, quanto, piuttosto, l'attività svolta in concreto.

Riferimenti normativi: Legge 08/08/1985 num. 443 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)