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Sez. L, Sentenza n. 12490 del 23/11/1992 (Rv. 479656 - 01)

Artigianato - Impresa artigiana - Iscrizione nell'albo | Prova a tutti gli effetti della natura artigiana dell'impresa - Prova contraria - Ammissibilità - Onere - Incidenza.
Stato
decisa il 1992-11-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/479656-01

Artigianato - Impresa artigiana - Iscrizione nell'albo

Ai sensi dell'art. 5 della legge 8 agosto 1985 la natura artigiana di una determinata impresa è comprovata dalla sua iscrizione nell'apposito albo, non soltanto al fine della attribuzione delle agevolazioni previste dalla medesima legge, ma ad ogni altro effetto, come già nel vigore della legge 25 luglio 1956 n. 860, salva sempre la possibilità della prova contraria, il cui onere grava sulla parte che eccepisce la carenza della natura suddetta.

Riferimenti normativi: Legge 25/07/1956 num. 860, Legge 08/08/1985 num. 443 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)