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Sez. L, Sentenza n. 9576 del 09/05/2005 (Rv. 581077 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO | Mancata adozione delle misure necessarie da parte del datore di lavoro - Legittima astensione dalle prestazioni dovute da parte del lavoratore - Possibilità - Condizioni - Conseguenze in ordine alla legittimità del licenziamento intimato per inadempimento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-05-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/581077-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO

Nel caso in cui il datore di lavoro non adotti, a norma dell'art. 2087 cod. civ., tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e le condizioni di salute dei prestatori di lavoro, il lavoratore ha - in linea di principio - la facoltà di astenersi dalle specifiche prestazioni la cui esecuzione possa arrecare pregiudizio alla sua salute; conseguentemente, se il lavoratore prova la sussistenza di tale presupposto, è ingiustificato il licenziamento intimato a causa del relativo inadempimento, ferma restando la necessità di valutare l'eventuale responsabilità disciplinare del lavoratore anche dal punto di vista dell'elemento soggettivo. (Nella specie la Corte Cass. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva ritenuto legittimo il licenziamento del dipendente di impresa appaltatrice dell'attività di "sanificazione" di una struttura ospedaliera, addetto allo "stivaggio" dei rifiuti, per non aver adempiuto esattamente la prestazione, senza accertare compiutamente i concreti pericoli per la salute addotti a giustificazione dal lavoratore).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)