Sez. 1, Sentenza n. 4646 del 10/08/1979 (Rv. 401181 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - RIPARTIZIONE FINALE - DECRETO DI APPROVAZIONE DEL GIUDICE DELEGATO - MEZZI DI GRAVAME - RECLAMO AL TRIBUNALE - INAMMISSIBILITA - PROVVEDIMENTO ADOTTATO DAL TRIBUNALE A SEGUITO DEL RECLAMO - CASSAZIONE - NECESSITA.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - RIPARTIZIONE FINALE - DECRETO DI APPROVAZIONE DEL GIUDICE DELEGATO - MEZZI DI GRAVAME - RECLAMO AL TRIBUNALE - INAMMISSIBILITA - PROVVEDIMENTO ADOTTATO DAL TRIBUNALE A SEGUITO DEL RECLAMO - CASSAZIONE - NECESSITA.*
Il decreto con il quale il giudice delegato approvi il piano di riparto e impugnabile dal singolo creditore che se ne ritenga danneggiato con il solo ricorso per Cassazione, a norma dell'art 111 cost, con la conseguenza che l'eventuale reclamo che si proponga al tribunale a norma dell'art 26 della legge fallimentare, e inammissibile e il provvedimento adottato dal tribunale a seguito del reclamo e sottoposto a censura in Sede di legittimita deve in ogni caso essere cassato. (Conf 1367/79, mass n 397662).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST., Legge Falliment. art. 117, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 117
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)