Sez. 1, Sentenza n. 1367 del 05/03/1979 (Rv. 397662 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - GIUDICE DELEGATO - PROVVEDIMENTI - RECLAMI - PRESUPPOSTI - DECRETO DI APPROVAZIONE DEL PIANO DI RIPARTO - RECLAMO DEL CREDITORE DAVANTI AL TRIBUNALE - INAMMISSIBILITA - RICORSO PER CASSAZIONE EX ART 111 COST - PROPONIBILITA.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - GIUDICE DELEGATO - PROVVEDIMENTI - RECLAMI - PRESUPPOSTI - DECRETO DI APPROVAZIONE DEL PIANO DI RIPARTO - RECLAMO DEL CREDITORE DAVANTI AL TRIBUNALE - INAMMISSIBILITA - RICORSO PER CASSAZIONE EX ART 111 COST - PROPONIBILITA.*
Il reclamo al tribunale contro i decreti del giudice delegato (art 26 legge fallimentare) e limitato unicamente ai provvedimenti emessi da detto giudice nell'Esercizio della sua funzione amministrativa, avente natura meramente ordinatoria e di esecuzione ovvero di controllo sulle operazioni del curatore: ne consegue che il decreto di approvazione del piano di riparto, avendo contenuto decisorio e incidendo su diritti soggettivi, non puo essere impugnato se non con ricorso immediato per Cassazione ex art 111 cost, e deve pertanto essere dichiarato inammissibile l'eventuale reclamo che il creditore proponga al tribunale. (contra 901/78, mass n 390230; (contra 800/78, mass n 390129; (contra 458/78, mass n 389755).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)