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Sez. 5, Sentenza n. 40349 del 07/11/2006 Cc. (dep. 07/12/2006) Rv. 235426 - 01

REATO - REATO CONTINUATO - IN GENERE | Reati commessi dal tossicodipendente - Applicazione della disciplina del reato continuato - Riconoscimento in sede esecutiva - Considerazione dello stato di tossicodipendenza - Rilevanza - Limiti - "Ius superveniens" - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2006-11-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/235426-01

REATO - REATO CONTINUATO - IN GENERE

In tema di reato continuato, l'unificazione dei reati in sede esecutiva, a norma dell'articolo 671, comma primo, cod. proc. pen., (nel testo modificato dal D.L. 30 dicembre 2005 n. 272, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2006 n. 49) impone solo prescrizioni per la motivazione del provvedimento adottato dal giudice in materia di continuazione, in quanto la nuova disciplina non ha modificato l'assetto di tale istituto. Ne consegue che, per l'applicazione del reato continuato, non possono valere, da soli, lo stato di tossicodipendenza in cui versava l'imputato e la necessità per questi di procurarsi il denaro con attività illecita per procacciarsi la droga, trattandosi di elementi che, di per sé, sono indicativi del solo movente dei delitti commessi, ma non costituiscono prova dell'originaria ideazione e deliberazione di tutte le violazioni nei loro caratteri essenziali, sintomatiche dell'istituto della continuazione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 671 com. 1, Legge 21/02/2006 num. 49 art. 4 vicies PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)