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Sez. 3, Sentenza n. 14240 del 28/07/2004 (Rv. 575688 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE | Esplicita dichiarazione di volersi avvalere della prescrizione - Necessità - Chiamata in causa di un terzo - Sufficienza - Esclusione - Domanda rivolta dal titolare del diritto nei confronti del debitore - Necessità.
Stato
decisa il 2004-07-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/575688-01

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE

La prescrizione è interrotta, da parte del titolare del diritto, dall'atto con il quale si inizia un giudizio, dalla domanda proposta nel corso del giudizio o da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore, essendo l'effetto interruttivo il risultato dell'esplicita dichiarazione, rivolta dal titolare del diritto al debitore, di volersene avvalere. Ne consegue che la chiamata in causa di un terzo, che trova la sua ragione nella comunanza di causa e svolge il fine di produrre un'utile sentenza, senza necessariamente contenere una domanda rivolta nei confronti del chiamato, possiede efficacia interruttiva della prescrizione nel solo caso in cui, soddisfacendo i requisiti imposti dall'art. 2943 cod. civ., contenga un'esplicita, precisa domanda, con un "petitum" e una "causa petendi", rivolta dal titolare del diritto nei confronti del debitore; diversamente, essa attua esigenze meramente processuali.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Cod. Proc. Civ. art. 106

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)