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Sez. 3, Sentenza n. 726 del 16/01/2006 (Rv. 590569 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE | Atti giudiziali - Tipicità - Comparsa conclusionale - Atto di riassunzione del processo - Idoneità - Esclusione.
Stato
decisa il 2006-01-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/590569-01

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE

I mezzi di interruzione della prescrizione sono solo quelli tipici previsti dalla legge, i quali esauriscono la possibilità di evitare la estinzione del diritto di credito: la domanda giudiziale, l'atto di costituzione in mora e il riconoscimento del diritto da parte del debitore. Ne consegue che non può ritenersi idoneo "qualsiasi atto del processo", genericamente inteso, e così la comparsa conclusionale (in cui sia tardivamente manifestata la pretesa del creditore) o, in particolare, l'atto di riassunzione del processo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)