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Sez. 5, Sentenza n. 8055 del 03/04/2013 (Rv. 626123 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI | Termine annuale previsto dall'art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 - Interpretazione ai sensi dell'art. 28, primo comma, della legge n. 449 del 1997 - Natura precettiva - Fondamento - Limiti.
Stato
decisa il 2013-04-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/626123-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI

In tema di accertamenti e controlli delle dichiarazioni tributarie, il termine annuale per la relativa rettifica cd. formale, previsto dall'art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, secondo l'interpretazione autentica offerta dall'art. 28, primo comma, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, non ha natura decadenziale, né è dato ipotizzarne una trasformazione da perentorio in ordinatorio, in ragione della valenza precettiva "ab origine" della disposizione interpretativa.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 36 bis CORTE COST., Legge 27/12/1997 num. 449 art. 28 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)